Chi? …………………………………………………………………….. 2
Dove? …………………………………………………………………… 2
Per chi? ………………………………………………………………… 2
Con chi? ………………………………………………………………… 3
Che cosa fa? …………………………………………………………….. 3
Che cosa? ………………………………………………….. 4
Perché? …………………………………………………….. 4
Come? ……………………………………………………… 4
Con che cosa? ……………………………………………… 6
Quando? …………………………………………………… 6
Che cosa? ………………………………………………….. 7
Perché? …………………………………………………….. 7
Come? ……………………………………………………… 8
Con che cosa? ……………………………………………… 13
Quando? …………………………………………………… 14
Corsi intensivi ……………………………………………………….… 14
Che cosa? ………………………………………………….. 14
Perché? …………………………………………………….. 15
Come? ……………………………………………………… 15
Con che cosa? ……………………………………………… 16
Quando? …………………………………………………… 16
Conclusione …………………………………………………………… 16
Allegati ………………………………………………………………… 18
C.M. n. 456 – O.M. n. 455 del 29/07/1997 ………………. 19
Direttiva 22 del 06/02/2001 ……………………………… 30
Il Centro Territoriale Permanente è distaccato presso l’Istituto Comprensivo “Carchidio-Strocchi” di Faenza; a decorrere dall’a. s. 2001/02 è autonomo dal C.T.P. di Ravenna, Prot. n. 6779 del 12 aprile 2001.
Esso si occupa dell’educazione e formazione degli adulti, offrendo un ampio spettro di proposte, articolate, ricorrenti e funzionali ai bisogni dell’utenza.
L’aver seguito, passo dopo passo, la nascita del Centro ha creato tra il personale docente un forte spirito di collaborazione e una radicata motivazione ai fini della riuscita del servizio proposto. Tale riuscita non si traduce in semplici cifre di frequenza, ma in soddisfazione dei bisogni dei corsisti, che viene testata attraverso questionari di valutazione del servizio.
Le motivazioni per la nascita e lo sviluppo sul territorio nazionale dei C.T.P., è più chiaramente espressa dalla Circolare Ministeriale n. 456 del 29 luglio 1997 e dalla relativa Ordinanza Ministeriale n. 455 (in allegato). A livello europeo, nella Dichiarazione Finale della Quinta Conferenza Internazionale sull’Educazione degli Adulti di Amburgo del 14-18 luglio del 1997 (in allegato), sono esplicitati i punti cardine per la costituzione dei Centri, di cui segue una sintesi:
§ educare gli adulti alla democrazia;
§ garantire il diritto universale all’alfabetizzazione, all’istruzione di base e al “long life learning”;
§ promuovere le capacità delle donne ampliandone le competenze;
§ educare gli adulti alle trasformazioni del mondo del lavoro;
§ educare gli adulti a rapportarsi all’ambiente, alla salute e all’integrazione tra etnie, vivendo la diversità come un valore aggiunto;
§ educare gli adulti alla cultura, ai media e alle nuove tecnologie della comunicazione;
§ rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale.
L’organico di base è costituito da:
§ tre docenti di scuola elementare;
§ due docenti di scuola media, classe 43/A (Italiano, Storia ed Educazione Civica, Geografia);
§ un docente di scuola media, classe 59/A (Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali);
§ un docente di scuola media, classe 45/A (Lingua Straniera Inglese);
§ un docente di scuola media, classe 33/A (Educazione Tecnica), preferibilmente
in possesso dei requisiti richiesti all'operatore tecnologico.
Viste le peculiari caratteristiche dell’educazione agli adulti il team di docenti, in concerto con il coordinatore del Centro, partecipa a periodiche attività di aggiornamento, inerenti sia l’ambito didattico sia quello comunicativo-relazionale, organizzati, prevalentemente, dall’I.R.R.E. E.R. (v. art. 8 O.M. n. 455).
Tale personale partecipa agli organi collegiali e si organizza in tal senso come indicato dall’art. 9 della O.M. n. 455.
All’interno dell’Istituto i docenti, inoltre, fanno riferimento alla Funzione Obiettivo e al Coordinatore del Centro, quest’ultimo nella persona del Dirigente Scolastico; non ultimo è l’importante apporto di un efficiente e capace servizio ATA.
I corsi organizzati dal Centro si svolgono in tutto il territorio del distretto faentino e lughese, tenendo conto delle necessità e del numero degli iscritti, nonché della disponibilità di strutture messe a disposizione dagli Enti Locali.
Le attività proposte dal Centro sono rivolte a:
§ adulti italiani che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età;
§ adulti stranieri che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Come scaturisce dall’art. 3 dell’O.M. n. 455, accedono al C.T.P. tutti gli adulti privi del titolo della scuola dell’obbligo, nonché quegli adulti che, pur avendo il titolo, intendono rientrare nei percorsi formativi.
Visto il continuo evolversi del tessuto sociale, sempre più variegato per provenienza, cultura e interessi, e vista la sempre evidente necessità di una crescita personale, culturale, sociale ed economica di tutti i cittadini, le attività proposte sono finalizzate all’arricchimento culturale, alla riqualificazione e alla mobilità professionale.
Quello che viene proposto dal Centro va oltre gli aspetti sopra citati:
§ per gli Italiani è un mezzo per rafforzare l’autostima e “rimettersi in gioco”;
§ per gli stranieri può essere il mezzo per colmare, almeno in parte, il divario tra il loro status sociale in patria e quello in Italia.
Il C.T.P. opera in collaborazione con gli organismi che si occupano di integrazione, prevenzione del disagio e promozione del successo formativo (v. art. 2 O.M. n. 455), siano essi associazioni pubbliche o private, di volontariato o meno. Tra questi:
§ C.T.P. e altre Istituzioni Scolastiche a livello locale e regionale;
§ Enti Locali (Comuni, Province, C.S.A., A.S.L., ...);
§ Centri di Formazione Professionale;
§ Cooperative di vario tipo;
§ Libere Università;
§ Organizzazioni sindacali;
§ I.R.R.E. E.R.;
§ Centro per l’impiego;
§ Mediatori culturali;
§ Associazioni per l’integrazione sociale (Centro per le famiglie, Caritas, ...).
Le attività finora proposte sono le seguenti:
Corsi di alfabetizzazione;
Corsi per il conseguimento della Licenza Media;
Corsi intensivi.
I corsi organizzati sono rivolti a Italiani e Stranieri, che necessitano di imparare la lingua italiana nelle sue competenze di base: leggere, scrivere, parlare e comprendere. Essi vengono suddivisi, indicativamente, nei seguenti gruppi:
§ analfabeti stranieri e non:
- chi non conosce la lingua italiana;
- chi è in grado di comunicare oralmente;
§ stranieri neo-arrivati:
- scolarizzati;
- con bassa scolarizzazione;
§ stranieri che vivono in Italia da un certo periodo: con una scolarizzazione medio-bassa, che richiedono la sistematizzazione delle competenze comunicative;
§ stranieri che hanno già frequentato un corso e desiderano un perfezionamento nell’uso e nella conoscenza della lingua italiana.
L’alfabetizzzazione deve comportare un insegnamento che permetta all’individuo, o superato dall’evoluzione attuale, o inserito in un contesto a lui estraneo, o desideroso di rivalutarsi, di integrarsi socialmente ed economicamente in un mondo in cui i progressi tecnici e scientifici chiedono sempre di più conoscenze e specializzazioni. In questo senso l’alfabetizzazione non è più un fine in sé, ma un mezzo indispensabile allo sviluppo generale e armonioso della persona.
L’attività d’accoglienza è un momento fondamentale per definire il livello di partenza, il percorso più idoneo e l’organizzazione dei gruppi. Tale attività si articola in due momenti:
§ colloquio individuale per identificare i bisogni dello studente e saggiare le sue competenze comunicative;
§ test graduati (prove di conoscenza dell’alfabeto latino e delle regole grammaticali; prove di lettura, di scrittura, di comprensione orale e scritta, ...).
Le classi sono composte da un numero ridotto di alunni, sia per l’eterogeneità delle esperienze scolastiche pregresse, sia per facilitare la comunicazione al fine dell’apprendimento funzionale della lingua.
La metodologia utilizzata si differenzia in base a:
§ esigenze/richieste espresse dall’utenza;
§ disponibilità di tempo per la frequenza al corso (obiettivi a breve, medio, lungo termine);
§ scolarizzazione pregressa.
In generale, con gli analfabeti non parlanti la lingua italiana, si procede di pari passo nell’insegnamento di:
§ lingua parlata, per favorire un veloce e soddisfacente inserimento nel nuovo contesto di vita;
§ lingua scritta, motivando l’apprendimento anche attraverso l’utilizzo di oggetti di uso comune (confezioni di alimenti, scontrini, volantini, segnali stradali, ...).
Con gli stranieri neo-arrivati, in base al livello di scolarizzazione, si propongono alcune sequenze tematiche (inerenti la vita quotidiana, il lavoro, il tempo libero ed altro), attraverso letture, dialoghi o immagini stimolo, per favorire l’acquisizione di modelli di strutture linguistiche e del lessico di uso comune, perciò immediatamente spendibili.
Contemporaneamente, si procede alla costruzione di una prima impalcatura grammaticale la cui articolazione è relazionata alla tipologia degli studenti del corso.
Particolare cura viene riservata alle esercitazioni orali, in modo da rendere la classe una vera “palestra” dell’esercizio linguistico: si passa dalle prove più elementari (Come ti chiami? Come si chiama il tuo vicino di banco?...), alle simulazioni, ai giochi di ruolo, ....
Per i corsi di livello avanzato si rimanda alla sezione 3.3, corsi intensivi.
Altre occasioni di grande importanza per l’apprendimento della lingua, favorito dal contesto rilassato, sono:
§ le feste e i momenti informali;
§ le visite guidate nelle città di interesse storico/artistico;
§ le escursioni e le passeggiate;
§ il teatro e la biblioteca.
Gli strumenti utilizzati durante le lezioni sono:
§ dizionari bilingue per gli studenti scolarizzati (uso autonomo nelle esercitazioni di classe) e/o per l’insegnante al fine di semplificare gli interscambi comunicativi;
§ cartelloni di vario genere da esporre nella classe come riferimento visivo permanente ad uso degli studenti (per esempio uso dei verbi, descrizione fisica, ambiente, ...);
§ audiocassette con riproduzioni di documenti autentici (pubblicità, notiziari, canzoni, interviste, ...) o realizzate ai fini della didattica della lingua;
§ materiale cartaceo di vario genere (immagini ritagliate per esercitazioni sul lessico, dispense sugli argomenti di lingua affrontati, schede, ...);
§ visione di brevi filmati per testare la capacità di comprendere la lingua televisiva (il parlato veloce, il dialetto, le espressioni, ...).
I corsi iniziano a settembre e terminano a giugno; hanno, indicativamente, una durata trimestrale per un totale di 50/70 ore, suddivise in due/tre incontri settimanali di due ore ciascuno.
Le attività possono svolgersi al mattino, al pomeriggio e/o alla sera in base al numero e alle richieste dell’utenza.
Nel corso degli anni ’70, ci si è resi conto che l’alfabetizzazione non può non essere un elemento essenziale dello sviluppo e della crescita della persona, ma anche del cambiamento sociale.
Accanto alle esigenze dettate dalle continue trasformazioni, la persona stessa avverte la necessità di rivedere costantemente le proprie conoscenze; a questo scopo, nonché per garantire l’istruzione media e la riqualificazione professionale, si sono sviluppati i corsi detti “150 ore”.
Durante i corsi vengono proposti alcuni argomenti delle seguenti discipline:
§ Italiano, Storia, Educazione Civica e Geografia;
§ Lingua Inglese;
§ Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche e Naturali;
§ Educazione Tecnica.
Le finalità generali del corso di Licenza Media sono di seguito riportate.
§ Stimolare a un positivo concetto di sé, in quanto strettamente correlato alla buona riuscita del proprio operato; ciò, infatti, determina una consapevolezza del proprio valore e delle proprie potenzialità, gratifica, suscita curiosità e rafforza il senso di appartenenza alla propria comunità.
§ Valorizzare le competenze insite nella persona, affinché le permettano di orientarsi e di mediare la propria identità rispetto al contesto in cui si trova. A questo scopo si presta attenzione a prefigurare processi di insegnamento/apprendimento significativi per un soggetto adulto, in grado di non minare il suo senso di appartenenza a una comunità culturale ben definita, ma suscitando anche una positiva e costruttiva curiosità e apertura verso l’esterno, facendo percepire la sua individualità nell’ambiente in cui agisce e si muove, per permettere una migliore lettura del contesto sociale in cui opera e si vuole integrare.
§ Suscitare l’uso di nuove competenze in ambiti strettamente connessi alla vita dei soggetti, in cui i saperi formalizzati di ciascuna disciplina si intrecciano con la tutela e l’esercizio dei loro diritti di cittadinanza, in primo luogo con quello di stare consapevolmente nel mondo, potendo interagire con altri cittadini, nell’esercizio della loro altrettanto sacrosanta cittadinanza, seppure diversa.
§ Sviluppare la conoscenza dell’insieme delle norme che regolano la comunicazione. La competenza comunicativa sottintende moltissime informazioni che costituiscono il patrimonio culturale di ciascuno di noi: credenze, cognizioni circa l’organizzazione della società, regole di comportamento abituali; tutto ciò è sottinteso per gli appartenenti allo stesso gruppo, ma va esplicato ai provenienti da altre culture. Un sano confronto tra realtà diverse e un corretto uso delle strategie comunicative favoriscono una piena integrazione socio-culturale.
§ Permettere all’individuo di riqualificarsi professionalmente, adeguandosi ad un contesto lavorativo in continua evoluzione.
Mediando tra saperi spontanei e saperi formalizzati è molto più agevole insegnare agli studenti ad apprendere in modo naturale, perché si fa sempre comunque uso delle conoscenze personali e pregresse, con momenti di condivisione a classe intera, in cui le esperienze e le competenze del singolo divengono patrimonio comune.
La fase di accoglienza ha un ruolo primario e fondamentale in ogni percorso di EDA. Essa si sviluppa nei momenti della diagnostica, dell’orientamento e dell’accreditamento in ingresso. L’adulto è in grado di instaurare un dialogo costruttivo quando avverte un clima positivo nella fase di inizio del processo formativo, che percepisce attento alle caratteristiche e alle motivazioni personali.
Le condizioni preliminari e necessarie, per la realizzazione di un ambiente idoneo all’accoglienza, risiedono nella qualità della presenza degli adulti e delle relazioni interpersonali. Su questi aspetti si focalizza, ma non si esaurisce, la strategia di accoglienza che presenta le seguenti articolazioni:
§ pubblicizzazione;
§ contatto;
§ conoscenza;
§ informazione;
§ analisi e autoanalisi delle competenze in ingresso;
§ individuazione del “potenziale”;
§ accreditamento;
§ progettazione attraverso la negoziazione del percorso formativo e individuazione del segmento d’istruzione in cui esso si colloca.
Nella programmazione iniziale si tiene conto dei risultati delle prove di ingresso e delle esigenze dei componenti il gruppo classe; tale programmazione è comunque indicativa ed è suscettibile di modifiche che vengono apportate in itinere.
L’uso della flessibilità è ancora più necessario per gli adulti rispetto ai ragazzi, poiché, se questi ultimi possono essere soggetti di un intervento formativo, gli adulti hanno una lunga storia di vissuti alle spalle da cui non si può prescindere.
Grande importanza va riconosciuta alla metodologia, poiché il modo in cui certi contenuti vengono proposti incide sulla maggiore o minore assimilazione da parte degli studenti.
Si utilizzano le strategie sotto indicate.
§ Lezione frontale per presentare gli argomenti in modo problematico, suscitando curiosità e interesse, nonché per guidare e correggere le esercitazioni proposte.
§ Lavoro di gruppo guidato in classe: all’interno del gruppo classe vengono sempre tenuti presenti i principi del cooperative learning per potere assolvere a quel principio fondamentale della circolare che promuove l’integrazione e l’aggregazione interpersonale.
§ La collaborazione, il sostegno, la solidarietà, il rispetto per sé e per gli altri si possono tradurre a livello operativo in competenze trasversali, per dare spazio alla creatività personale, alla libertà di progettazione e alla promozione di soluzioni autonome di problemi.
§ Stimolo costante all’operatività e alla responsabilizzazione dei corsisti in quanto soggetti di apprendimento.
§ Elicitazione dello stile di apprendimento proprio di ogni singolo studente.
§ Utilizzo funzionale delle compresenze tra docenti.
§ Uso dei sussidi e degli strumenti in seguito riportati.
§ Fruizione di risorse esterne alla scuola per un’azione coadiuvante delle motivazioni all’ampliamento del proprio orizzonte culturale.
§ Teach-back: circolarità e interscambio, tra alunni e docenti, di stimoli e competenze desunti dal proprio patrimonio personale, per imparare insegnando e insegnare imparando.
§ Scansione in moduli, che possono prendere anche altre direzioni rispetto a quelle previste, determinate dall’imprevedibilità del rapporto intersoggettivo (in questo caso intraculturale e intralinguistico) e dalla domanda di formazione delle persone e dalle loro motivazioni.
La didattica modulare ha diverse valenze:
- rende più agevole il sistema dei crediti;
- il percorso proposto in ogni modulo è, fondamentalmente, concluso in se stesso, ma permette interscambi con altri ambiti disciplinari;
- rende fruibile l’adozione della strategia della ricorsività, funzionale al consolidamento e alla ripresa di argomenti precedentemente trattati, e al recupero delle lacune pregresse.
Il sistema dei crediti è applicato:
§ in ingresso (come certificazione delle competenze pregresse);
§ in itinere (come riconferma e/o riconoscimento delle competenze effettive);
§ in uscita (come riconoscimento del valore aggiunto insito nelle competenze acquisite)
L’impianto formativo flessibile non prescinde dalla necessità di verificare e valutare le competenze acquisite, con criteri che siano pertinenti alle caratteristiche del percorso approntato.
Le verifiche:
§ d’ingresso sono un utile parametro iniziale per poi seguire i progressi e i diversi percorsi degli studenti;
§ in itinere, così come le interrogazioni e le esercitazioni proposte in classe, mirano a monitorare costantemente il processo di apprendimento e quindi a valutare l’efficacia delle strategie adottate, per poi considerare eventuali interventi di supporto;
§ sommative o finali permettono di valutare se si sono raggiunti gli obiettivi prefissatisi e se i corsisti hanno acquisito, sulla base delle proprie abilità, le competenze attese, ampliando e/o consolidando i propri saperi.
Le verifiche sono proposte in modo gradualmente più complesso con il passare del tempo e vengono differenziate, laddove si rilevi la necessità.
Le tipologie utilizzate a questo scopo sono:
§ orali (lettura, comprensione, conversazione, esposizione, simulazione, ...);
§ scritte:
- strutturate (quesiti a risposta chiusa e multipla, esercizi di completamento, compilazione di modulistica e tabelle ...);
- semistrutturate (trattazione sintetica su traccia, questionari di comprensione di testi, comprensione e/o produzione di rappresentazioni grafiche, ...);
- non strutturate (elaborati, risoluzione di esercizi e/o problemi, ricerche, ...).
La valutazione si basa sui risultati delle prove effettuate e tiene in dovuta considerazione il livello di partenza, i progressi, l’impegno nello studio, la frequenza, la partecipazione attiva, l’attenzione, il rispetto e la collaborazione.
I criteri adottati per la valutazione fanno riferimento, non tanto all’acquisizione dei contenuti (savoir), quanto alle abilità funzionali (savoir faire) e alla capacità di gestirle (abilità logico-processuali).
I giudizi attribuiti seguono i seguenti parametri: non sufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo.
Di pari passo alla valutazione e all’attribuzione dei crediti si sviluppano i momenti dedicati a:
§ recupero (si privilegia l’attività individualizzata per meglio intervenire con strategie e percorsi mirati);
§ consolidamento (per rafforzare le abilità in possesso dei corsisti);
§ potenziamento (al fine di valorizzare le peculiarità e i punti di forza emersi nel corso delle attività curricolari);
§ approfondimento (come risposta alle istanze degli studenti via via scaturite).
L’area della relazionalità e della comunicazione, tra loro strettamente interconnesse, consentono alla persona di trasformare i saperi in comportamenti efficaci, di costruire una rete positiva di rapporti adeguata al proprio contesto di vita e di lavoro. In riferimento allo sviluppo delle competenze comunicative, sono proposti sia momenti in cui vengono simulate situazioni della realtà quotidiana (più o meno formali), sia momenti in cui si lascia libero spazio all’apporto personale, anche nel proporre temi su cui confrontarsi. Nel corso delle attività si fa sempre riferimento all’uso dei codici e dei registri più appropriati.
Questo aspetto, sottolineato a più riprese anche dalla C.M., si articola nelle fasi descritte di seguito.
§ In ingresso: in questa fase, volta all’approfondimento delle motivazioni, del fabbisogno formativo e della progettualità ad hoc, l’adulto va sostenuto particolarmente, per ricostruire l’esperienza pregressa e per definire le reali prospettive di sviluppo personale.
§ In itinere: in questa fase vanno poste in trasparenza le effettive competenze acquisite dagli adulti, per verificarne in concerto la coerenza con gli obiettivi fissati in ingresso e con le aspettative stesse dei corsisti.
§ In uscita: in questa fase conclusiva i corsisti vengono indirizzati, in base alle competenze effettive, verso ulteriori percorsi formativi-educativi.
Altre occasioni di grande importanza per l’arricchimento personale sono:
§ feste e momenti informali;
§ visite guidate nelle città di interesse storico/artistico;
§ visite guidate a luoghi e strutture di interesse scientifico;
§ gite, escursioni e passeggiate;
§ teatro;
§ biblioteca;
§ cinema.
Il Centro è dotato di materiali cartaceo di vario genere, reperito e fornito, in
gran parte, dai docenti:
§ testi per l’insegnamento dell’Italiano come L2, vocabolari, testi monografici, schedari grammaticali autocorrettivi e di arricchimento lessicale, riviste con indirizzo umanistico, testi di narrativa italiana e straniera, quotidiani, periodici inserzionistici,;
§ testi per l’insegnamento dell’Inglese come Lingua Straniera, dizionari bilingue, riviste specializzate e non, dispense grammaticali, testi di racconti brevi corredati di esercizi ed audiocassette specifiche, flip-poster, word-card, bingo, realia;
§ testi scientifici e non per l’insegnamento di Geografia, Matematica e Scienze, riviste specifiche, schede - strutturate e non - per la risoluzione di problemi di aritmetica e geometria, questionari a risposta aperta e/o multipla per saggiare le conoscenze scientifiche;
§ manuali, dispense costruite dai docenti, atlante, carte geografiche e tematiche, schede di esercitazioni semistrutturate, cartelloni, depliants, opuscoli informativi di vario tipo, ...
Si utilizza, inoltre, materiale di altro genere:
§ lavagna tradizionale, luminosa ed elettronica;
§ squadre, righe, goniometri, compassi;
§ calcolatrici e convertitori;
§ mappamondo e plastici a soggetto scientifico;
§ fotocopiatrice;
§ registratore e videoregistratore;
§ audiocassette e audiovisivi;
§ TV con antenna satellitare;
§ computer e Internet;
§ floppy-disk e CD-Rom.
Le attività si svolgono nell’aula di sezione, oppure il gruppo classe si sposta, secondo le esigenze, nelle aule di Scienze, Lingue e multimediale.
I corsi iniziano indicativamente alla fine di settembre e si concludono all’inizio di giugno con l’espletamento delle procedure d’esame. L’orario di svolgimento delle lezioni può essere pomeridiano e/o serale, senza precludere la possibilità di un corso mattutino nell’eventualità si raggiungesse il numero minimo di richieste. Le attività scolastiche settimanali, per classe, ammontano a 17 ore, distribuite su 5 giorni.
Ad oggi il Centro organizza corsi di:
§ Informatica;
§ Lingue a vari livelli:
- Francese,
- Italiano avanzato,
- Inglese,
- Spagnolo,
- Tedesco.
Non si esclude di poter, in futuro, attivare corsi di altro genere, in base alle richieste pervenute, ai fondi effettivi, alle strutture e strumenti messi a disposizione del C.T.P..
Partendo dai principi ispiratori dell’istituzione dei C.T.P., si ritiene opportuno attivare dei corsi che diano un’adeguata risposta alla domanda proveniente dal singolo, per soddisfare un’esigenza personale o finalizzata all’adeguamento, miglioramento o avanzamento professionale. Tutto ciò è riconducibile all’imprescindibile finalità del Centro, ovvero offrire la possibilità, anche in età adulta, di partecipare ad un percorso educativo ricorrente e permanente, strutturato sui bisogni reali.
Attraverso una serie di prove orali e scritte si suddividono i corsisti in fasce di livello il più possibile omogenee. In questo modo, con ogni gruppo è possibile svolgere un itinerario didattico calibrato sul reale bisogno. Le lezioni svolte sono sia di tipo frontale che interattivo, e sono supportate da costanti esercitazioni per saggiare il livello di apprendimento degli studenti. In base ai risultati vengono attuate le attività di recupero e/o approfondimento.
Le attività hanno una struttura modulare, per far sì che, chi lo desidera, abbia l’opportunità di proseguire, sia a breve che a lungo termine, il suo itinerario formativo. La scelta della modularità ha lo scopo di facilitare sia l’approccio con un’esperienza che, per molti, si era conclusa anni addietro, sia la portata a termine del percorso intrapreso.
Le lezioni di Lingua Straniera sono, di norma, supportate dalla presenza di un insegnante madrelingua.
I docenti, a conclusione del corso, propongono ai partecipanti dei questionari di valutazione dell’esperienza appena terminata, sia sul piano didattico-organizzativo, sia su quello relazionale-comunicativo.
È possibile, in uscita, su richiesta dei corsisti, ottenere il rilascio della certificazione di frequenza.
Per svolgere le attività, vengono utilizzati gli strumenti messi a disposizione dall’I.C. presso il quale opera il Centro e il materiale degli insegnanti: aule attrezzate e non, lavagna luminosa ed elettronica, computer, floppy-disk e CD-Rom, audiocassette e audiovisivi, materiale cartaceo (testi, riviste specializzate e non, dispense e schede varie).
I corsi sono attivati da settembre a giugno, in orario compatibile con le esigenze di lavoro dei corsisti (pomeridiano-serale); la loro durata è indicativamente bimestrale/trimestrale, per un totale complessivo, a corso, dalle 15 alle 40 ore circa, in base all’articolazione oraria e alla tipologia del percorso didattico.
Al termine del percorso didattico si fa riferimento ad un ulteriore tipo di valutazione che riguarda il servizio fornito, utilizzando i seguenti indicatori:
§ indicatori di contesto
- provenienza degli studenti
- istruzione pregressa
- condizione socio-economica degli studenti
§ indicatori di risorse
- strutture ed edifici
- materiale a disposizione degli studenti
- livello di qualificazione dei docenti
- risorse finanziarie di base ed aggiuntive
- rapporto numerico docente/studenti
§ indicatori di processo (a livello di corso)
- tempo scolastico dedicato alle discipline
- opportunità didattiche offerte (in termini di progetti, laboratori, materiali e strumenti)
§ indicatori di processo (a livello di Centro)
- frequenza incontri di programmazione
- cooperazione tra docenti
- monitoraggio, valutazione e documentazione del processo di insegnamento/apprendimento
- pratiche di didattica personalizzata
- comunicazione scuola/famiglia
- insegnamento strutturato
§ indicatori di prodotto
- percentuale di abbandoni
- percentuale di promozione agli esami
- profitto degli studenti
- livello di soddisfazione dei corsisti in uscita
Solo attraverso una puntuale e accurata analisi e valutazione dei predetti indicatori il Centro è in grado di rinnovarsi, rispondere alle esigenze e porsi in modo propositivo nei confronti di un’utenza sempre più variegata.
Oggetto: Registrazione presso la Corte dei conti dell'OM n. 455/1977 sull'educazione in età adulta - istruzione e formazione nella scuola elementare e media e la circolare n. 456/1997 che ne anticipava il testo
Si comunica che l'OM n. 455 del 29/7/1997 è stata registrata dalla Corte dei conti in data 23/9/1997 al numero 01-344.
Con l'occasione, per quegli Uffici che non l'avessero già fatto, si prega di voler far conoscere, non appena possibile, il tipo e il numero di iniziative realizzate nel corrente anno scolastico in applicazione della citata ordinanza ministeriale.
Oggetto: Educazione in età adulta - Istruzione e formazione nella scuola elementare e media.
Le attività di educazione degli adulti si sono finora sviluppate nella scuola elementare e media secondo differenti criteri e modalità organizzative, in base a distinte ordinanze ministeriali (da ultimo OM 400 del 30 luglio 1996 per la scuola elementare e OM n. 307 del 2 luglio 1996 per la scuola media).
La comune esigenza di valorizzare le esperienze fin qui condotte, la concordanza sugli obiettivi generali dell'educazione in età adulta in una logica di formazione continua, nonché la necessità di consolidare e sviluppare funzionalmente gli aspetti organizzativo-didattici delle attività condotte nei due diversi ordini di scuola sono le ragioni che hanno determinato le scelte che si introducono con la presente ordinanza, che sostituisce integralmente le disposizioni di cui alle ordinanze ministeriali dianzi richiamate.
L'educazione in età adulta è inserita nello scenario generale dell'istruzione e della formazione durante tutta la vita, in una prospettiva nella quale ogni persona, a qualunque età, sia posta in grado di sviluppare le proprie capacità, di governare il proprio apprendimento, di partecipare a processi di riconversione e di usufruire di offerte di istruzione che consentano di migliorare la qualità della vita.
In questo quadro di fondo si è operato tenendo presenti, da un lato, le linee di indirizzo emergenti a livello internazionale (da ultimo la V Conferenza mondiale dell'Unesco, tenutasi ad Amburgo il 14 - 18 luglio 1997) e dall'altro le intese intercorse tra il ministero della pubblica istruzione, la Conferenza dei presidenti delle regioni, l'Unione delle Province italiane e l'Anci, rispettivamente in data 16/2/1994, 11/12/1996 e 4/4/1996.
Punti di riferimento di particolare importanza sono stati, ovviamente, l'accordo per il lavoro sottoscritto il 24/9/1996 dal governo con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e, da ultimo, la legge 24/6/1997 n. 196, che ha dettato norme in materia di promozione dell'occupazione. L'OM ha l'intendimento di promuovere una maggiore collaborazione fra la scuola e le comunità locali; il mondo del lavoro e i partner sociali; di attivare rapporti fra istruzione e formazione professionale per l'inserimento nella vita attiva; di pervenire a più solide acquisizioni culturali e d'innalzare gli standard formativi.
L'ordinanza, inoltre, al fine di attivare la realizzazione di un sistema integrato e flessibile, intende riordinare, coordinare e sviluppare le attività di istruzione e formazione in età adulta per rispondere alla domanda di alfabetizzazione culturale, di acquisizione e consolidamento di competenze di base, di opportunità di integrazione sociale, di acquisizione e sviluppo di competenze professionali. L'aspetto più innovativo è costituito dalla creazione a livello distrettuale del centro territoriale per l'istruzione e la formazione in età adulta, inteso come luogo della concertazione tra scuola (elementare e media) e soggetti pubblici e privati che si occupano di formazione anche nella prospettiva di migliorare le possibilità occupazionali.
Ulteriori elementi qualificanti dell'ordinanza sono costituiti dalla previsione di un coordinamento organizzativo, da percorsi congiunti di istruzione e formazione, dalla possibilità di estendere le attività agli istituti penitenziari, dalla previsione di crediti formativi, dalla presenza di un organico funzionale e dalla creazione di un comitato provinciale per l'istruzione e la formazione in età adulta presieduto dal provveditore agli studi e composto dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che si occupano istituzionalmente di istruzione e formazione in età adulta.
Le norme transitorie costituiscono il necessario completamento per realizzare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.
È infine prevista un'attività di monitoraggio che consentirà di fornire il necessario sostegno per il radicamento dell'iniziativa nelle singole realtà territoriali.
L'ordinanza è soggetta al visto e alla registrazione da parte degli organi di controllo. Se ne anticipa tuttavia il testo, perché possa formare oggetto di attento esame e valutazione, restando inteso che sarà cura di questo ufficio comunicare tempestivamente gli estremi della registrazione.
Oggetto: Educazione in età adulta Istruzione e formazione
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;
Visto il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 4 agosto 1995;
Visti i protocolli d’intesa stipulati dal Ministero della P.I. con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, l’Unione delle province italiane e l’A.N.C.I. rispettivamente in data 16/2/1994, 11/12/1995 e4/4/1996;
Visto l’accordo per il lavoro sottoscritto dal Governo il 24/9/1996 con i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Viste le conclusioni della IV Conferenza Europea “Verso una società dei saperi: orientamenti per una politica dell’educazione nell’età adulta” – Firenze 9/11 maggio 1996;
Viste le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea su “Una strategia per l’apprendimento durante tutto l’arco della vita” del 20/12/1996, n.97/C 7/02;
Viste le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea su “Lo sviluppo della comunità locale attraverso l’istruzione e la formazione” del 17/2/1997, n.97/C 70/02;
Viste le conclusioni della Conferenza Nazionale “L’apprendimento in età adulta: una chiave per il XXI secolo”, Firenze, 19-20 marzo 1997, preparatoria alla V Conferenza Mondiale UNESCO, Amburgo 14-18 luglio 1997;
Vista la legge n.59 del 15 marzo 1997, art.21, comma 10;
Vista la propria direttiva n.331 del 28/5/1997;
Vista la C.M. n.305 del 20/5/1997 concernente “Corsi di istruzione professionale per adulti”;
Vista la legge n.196 del 24 giugno 1997 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
Viste le conclusioni della V Conferenza Mondiale UNESCO “L’apprendimento in età adulta: una chiave per il XXI secolo”, Amburgo, 14-18 luglio 1997;
Considerato che l’educazione in età adulta, considerata come elemento propulsore della crescita personale, culturale, sociale ed economica di tutti i cittadini, si struttura in attività finalizzate all’arricchimento culturale, alla riqualificazione e alla mobilità professionale;
Ritenuto che tali finalità possono essere ragiunte attraverso la promozione di una maggiore collaborazione tra scuola e comunità locale, il coinvolgimento del mondo del lavoro e dei partner sociali, il rapporto tra formazione generale e formazione professionale per l’inserimento nella vita attiva;
Sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
ORDINA
ART. 1 - Istituzione dei centri territoriali permanenti
1. Il provveditore agli studi, per raggiungere le finalità di cui in premessa, anche sulla base di accordi quadro, intese e convenzioni con soggetti pubblici e privati e sentito il comitato provinciale di cui all'art. 10, istituisce centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.
2. I centri si configurano come luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di concertazione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta, nonché di raccolta e diffusione della documentazione. Essi hanno di norma configurazione distrettuale; potranno tuttavia essere istituiti Centri interdistrettuali in relazione ai flussi dell'utenza.
3. I Centri coordinano le offerte di istruzione e formazione programmate sul territorio, organizzate verticalmente nel sistema scolastico e orizzontalmente con le altre agenzie formative per dare adeguata risposta alla domanda proveniente sia dal singolo, che da istituzioni e dal mondo dal lavoro.
4. I provveditori agli studi, sentito il comitato provinciale, istituiscono i centri, a partire dalle situazioni dove esistano consolidate esperienze o in presenza di una domanda proveniente dalla comunità e sostenuta da reali prospettive di intese e accordi e dove sia prevedibile un flusso, in corso d'anno,- di 90/110 utenti.
5. Con il fine di favorire sia la frequenza degli utenti sia lo scambio di esperienze legate a diversi ambienti, le attività potranno essere dislocate anche in sedi diverse da quelle scolastiche, messe a disposizione dai partner pubblici e privati.
6. Il Centro assume altresì, d'intesa con gli istituti penali, iniziative per lo svolgimento di attività di educazione degli adulti nelle carceri, assicurando in ogni caso l'offerta negli istituti penali minorili.
7. Il Centro trova riferimento didattico e amministrativo presso un'istituzione scolastica individuata tra quelle nel cui ambito territoriale sono programmate attività per adulti, tenuto conto di specifiche pregresse esperienze, con preferenza per quella dove ha sede il distretto scolastico.
8. Il provveditore agli studi, a norma dell'art. 33 del CCNL del 1995, conferisce incarico di coordinatore del centro al dirigente scolastico della scuola di cui al precedente comma.
ART. 2 - Obiettivi e coordinamento dei centri
1. Ogni centro predispone un servizio finalizzato a coniugare il diritto all'istruzione con il diritto all'orientamento e al riorientamento e alla formazione professionale. In tale contesto si prefigurano pertanto, interrelati fra loro, obiettivi di alfabetizzazione culturale e funzionale, consolidamento e promozione culturale, rimotivazione e riorientamento, acquisizione e consolidamento di conoscenze e competenze specifiche, pre-professionalizzazione e/o riqualificazione professionale.
2. Il coordinatore di ciascun centro opera per il radicamento nella realtà territoriale delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta. A tale scopo:
· promuove rapporti con i soggetti pubblici e privati per realizzare le funzioni e gli obiettivi del centro, curando la formalizzazione e l'applicazione degli accordi, delle intese e delle convenzioni, anche al fine della dislocazione delle attività;
· promuove incontri con i dirigenti scolastici del territorio per lo sviluppo dell'educazione permanente e per condividere modalità operative e azioni positive mirate all'attivazione della domanda, alla ricerca di soluzioni organizzative opportune e alla progettazione di attività di formazione in servizio e aggiornamento del personale;
· opera in collaborazione con gli organismi che si occupano di integrazione, di prevenzione del disagio e di promozione del successo formativo, quali consigli distrettuali, osservatori di area, comitati per l'educazione alla salute, centri territoriali per l'aggiornamento…;
· formalizza le proposte di organico funzionale;
· coordina le risorse umane, strutturali e finanziarie impegnate nella ealizzazione delle attività;
· mantiene i rapporti con il provveditore agli studi e con il comitato provinciale.
3. Per l'espletamento dei compiti sopraindicati, il coordinatore si avvale di un apposito gruppo operativo da lui presieduto, i cui componenti sono individuati tra i membri del coordinamento del personale del centro di cui al successivo articolo 9.
ART. 3 - Attività dei centri accesso
1. I centri promuovono la domanda, la valutano e predispongono adeguate risposte a essa.
In un contesto che costituisca opportunità di interazione sociale, essi svolgono attività di:
· accoglienza, ascolto e orientamento;
· alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata a un eventuale accesso ai livelli superiori di istruzione e di formazione professionale;
· apprendimento della lingua e dei linguaggi; sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici;
· recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e relazionali idonee a un'attiva partecipazione alla vita sociale;
· acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale;
· rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in situazione di marginalità.
2. Alle attività dei centri possono accedere tutti gli adulti privi del titolo della scuola dell'obbligo nonché quegli adulti che, pur in possesso di titolo, intendano rientrare nei percorsi di istruzione e formazione.
3. Ai fini della prevenzione del disagio giovanile e della promozione del successo formativo e anche allo scopo di garantire la possibilità di un reale raccordo con la formazione professionale e con il mondo del lavoro, è consentito l'accesso a coloro che abbiano compiuto il 15° anno di età.
4. Resta fermo che l'accesso alle attività dei centri viene prioritariamente garantito a coloro che richiedono il conseguimento del titolo di studio.
5. I singoli utenti possono accedere a diverse attività sulla base della negoziazione del percorso di cui al successivo art.6.
6 Al termine delle attività è previsto il rilascio di titoli, certificazioni o attestazioni di cui al successivo art. 7.
ART. 4 - Organico funzionale e integrato
1. Il provveditore agli studi, nella fase di costituzione degli organici, assegna l'organico funzionale ai centri territoriali, su proposta del comitato provinciale formulata a seguito della presentazione del piano di previsione da
parte dei coordinatori dei centri.
2. L'organico di base previsto per ogni centro è costituito da cinque docenti provenienti dalla scuola secondaria di 1° grado e da tre docenti provenienti dalla scuola elementare.
3. Coerentemente con gli obiettivi formativi, la tipologia dei docenti assegnati al centro con l'organico di base è indicativamente la seguente:
· tre docenti di scuola elementare;
· due docenti di scuola media classe 43/A (italiano, storia ed educazione civica, geografia);
· un docente di scuola media classe 59/A (scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali);
· un docente di scuola media classe 45/A (lingua straniera);
· un docente di scuola media classe 33/A (educazione tecnica), preferibilmente in possesso dei requisiti richiesti all'operatore tecnologico.
4. In presenza di flussi di utenza superiori a quelli indicati all'art. 1, il Provveditore assegna quote di ulteriore organico di base.
5. Il provveditore agli studi, nei limiti delle risorse disponibili, potrà assegnare altri docenti anche per frazioni dell'orario di cattedra, sulla base di progetti presentati dai centri, tenuto conto delle tipologie di utenza, dei flussi migratori, dei flussi del mercato del lavoro, delle specificità lavorative, della dislocazione sul territorio delle attività e delle fasce orarie di erogazione del servizio.
6. La piena integrazione delle persone in situazione di handicap viene assicurata nel rispetto dall'attuale quadro normativo.
7. Ferma restando la titolarità distrettuale, il personale Ata sarà assegnato dal coordinatore del centro alle scuole, sedi dei corsi per adulti, secondo i principi stabiliti in sede di contrattazione decentrata provinciale e nei limiti delle dotazioni determinate dall'annuale ordinanza sugli organici.
8. L'organico così assegnato viene integrato dal personale che opera presso il distretto scolastico (nel caso in cui il centro venga istituito presso la scuola sede del distretto scolastico) nonché del personale messo a disposizione del centro in base alle intese, alle convenzioni e agli accordi stipulati con i soggetti pubblici e privati che cooperano per la realizzazione del piano del centro.
9. La verifica dell'adeguamento alla situazione di fatto dell'organico assegnato viene svolta alla data del 30 settembre, sulla base di una relazione del coordinatore che evidenzia la consistenza delle richieste di accesso presenti a quella data e dei flussi previsti in corso d'anno, in relazione alla realtà dell'utenza e ai bisogni specifici del territorio.
10. Nel caso in cui i flussi previsti siano inferiori ai parametri minimi per il funzionamento delle attività determinati dal comitato provinciale di cui al successivo art. 10, il personale sarà utilizzato secondo le modalità indicate in sede di contrattazione provinciale decentrata, prioritariamente su attività rivolte agli adulti.
11. In relazione ai tempi necessari per la ricognizione delle effettive esigenze e per l'avvio delle attività, le operazioni di utilizzazione del personale docente e Ata. assegnato all'organico distrettuale possono essere disposte successivamente a quelle del restante personale.
ART. 5 - Organizzazione delle attività
1. Le attività del centro sono permanenti.
2. Le offerte integrate di istruzione e di formazione, concordate territorialmente, debbono essere comunque garantite nelle loro varie articolazioni per almeno 200 giorni all'anno.
3. Il collegio dei docenti dell'istituzione scolastica presso cui funziona il centro delibera in ordine alla programmazione delle attività, sulla base di puntuali proposte formulate dal coordinamento del personale di cui all'art. 9.
4. Inoltre il collegio dei docenti, sentito il coordinamento degli operatori del centro, definisce i modelli organizzativi per le diverse attività, in base alle reali esigenze dell'utenza e alla effettiva possibilità di risposta legata a una gestione efficace e responsabile delle risorse, fissando:
a) il calendario delle varie attività (giorni di svolgimento per settimana, numero delle ore giornaliere e settimanali, distribuzione nell'anno);
b) l'offerta formativa secondo singoli percorsi negoziati, articolati per gruppi interesse, attività laboratoriali, stage, attività individualizzate...
5. Per realizzare tale flessibilità si applicherà quanto previsto dagli artt. 41 e 50 del CCCNL del 1995, rispettivamente per il personale docente e per il personale Ata, in ordine alla pianificazione annuale delle attività e all'articolazione flessibile su base plurisettimanale dell'orario.
6. Le funzioni di competenza dei docenti, da svolgere in modo integrato e coordinato con gli altri operatori del centro, sono:
· attività di accoglienza e ascolto;
· analisi dei bisogni dei singoli utenti;
· definizione di itinerari formativi che identifichino obiettivi riconoscibili sulla base delle situazioni individuali dei soggetti, delle risorse, delle strutture e delle competenze disponibili;
· attuazione di specifici interventi, come articolazione del progetto definito con il singolo, attraverso gruppi di interesse, di approfondimento, attività individualizzata ed altro;
· azioni di tutoraggio e di valutazione individuale;
· attività di coordinamento sia sul versante organizzativo e didattico, che su quello riferito al rapporto con enti e/o agenzie coinvolte nelle attività per gli adulti, anche finalizzate ad azioni di informazione e di orientamento all'utenza;
· attività di programmazione e di monitoraggio.
7. Il personale impegnato nelle attività dei centri opera per l'acquisizione di saperi che permettano una reale integrazione culturale e sociale e che sostengano e accompagnino i percorsi di formazione professionale per facilitare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, in relazione alle dimensioni: comunicazione, progettualità, operatività. Pertanto gli assi culturali di riferimento dovranno essere:
· i linguaggi e le culture;
· l'alfabetizzazione alla multimedialità;
· la formazione relazionale come conoscenza del sistema sociale, ambientale, economico, geografico.
8. I docenti utilizzano il valore formativo delle discipline, gli altri operatori le specificità delle attività proposte, per realizzare opportunità che debbono consentire di acquisire, consolidare e sviluppare:
· la flessibilità come disponibilità a cambiare e innovare;
· l'analisi dei punti di vista e delle realtà come approccio alle altre culture.
· la visione sistemica come saper inquadrare la propria attività in quella complessiva dell'organizzazione;
· la padronanza dei linguaggi e delle tecnologie più diffuse;
· l'apprendimento continuo come disponibilità ad aggiornarsi e ad apprendere;
· lo spirito partecipativo come capacità di lavorare con gli altri;
· lo spirito di autocritica come capacità di valutarsi.
9 L'orario dei docenti è regolato dal vigente CCNL. Su proposta del collegio dei docenti, il coordinatore attribuisce eventuali incarichi specifici e formula gli orari congruenti all'assolvimento dei compiti sopra indicati.
ART. 6 - Negoziazione del percorso - Patto formativo
1. Nella fase di accoglienza, i docenti, in modo coordinato e integrato con gli altri operatori del centro, acquisiscono elementi di conoscenza allo scopo di fare emergere le risorse, i bisogni, le aspettative e gli interessi di ciascun iscritto. All'interno delle risorse personali verranno individuati crediti culturali, sulla base delle esperienze formative e di lavoro di ciascuno.
2. In relazione agli elementi raccolti il gruppo docente, presieduto dal coordinatore, d'intesa con gli altri operatori, effettua la negoziazione con ogni iscritto per la definizione dello specifico percorso di istruzione e formazione, fissando obiettivi, metodologie e tempi atti a conseguirlo, nonché le modalità di adattamento, di verifica in itinere e di valutazione.
3. La risultante del processo che vede coinvolti docenti e operatori del centro e ciascun adulto interessato è pertanto il patto formativo: elemento fondante di esso è quindi l'analisi iniziale della realtà di ciascuno. Il patto formativo va
reso esplicito e formalizzato.
4. Nel patto formativo di coloro che intendono conseguire il titolo di licenza elementare o media vengono indicati i rispettivi docenti (di scuola elementare e media) che faranno parte, per ciascun interessato, rispettivamente delle commissioni di esame di cui al successivo art. 7, prevedendo di norma per la scuola media la presenza di due docenti di lettere, un docente di lingua straniera, un docente di scienze matematiche e un docente di educazione tecnica.
ART. 7 - Valutazione esami, libretto, certificazioni
1. Al termine delle attività realizzate dal centro è previsto il rilascio di una o più delle seguenti certificazioni:
a) titolo di licenza elementare;
b) titolo di licenza media;
c) attestato delle attività di professionalizazione o di riqualificazione professionale, nei casi in cui siano state attivate specifiche intese;
d) attestato delle attività di cultura generale seguite.
2. Le prove d'esame, per coloro per i quali è previsto all'interno del patto formativo il conseguimento del titolo di licenza elementare o di licenza media, vengono predisposte al termine delle attività, anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati.
3. Gli esami di licenza elementare consistono in due prove scritte riguardanti l'una l'area delle competenze linguistiche, l'altra quella delle competenze logico-matematiche e in una prova orale consistente in un colloquio. Tutte le prove hanno carattere individuale.
4. Il colloquio, che esclude qualunque separata valutazione di singole materie, è inteso ad accertare il grado di competenze acquisito da ciascun candidato.
5. Gli esami di licenza media consistono in due prove scritte individuali, di cui una in italiano mirata agli aspetti culturali e più specificatamente di carattere sociale, storico, ambientale, l'altra mirata a quelli più specificatamente di carattere matematico-scientifico operativo.
6. La prova orale individuale consisterà in un colloquio a carattere interdisciplinare che, partendo dalla discussione degli elaborati delle prove scritte e tenuto conto del percorso definito e svolto in base al patto formativo, pervenga a un accertamento e a una valutazione delle capacità di espressione, di giudizio e di sistemazione culturale acquisite dall'allievo e della consapevolezza dei fondamentali valori etici e civili.
7. Le commissioni d'esame di licenza elementare sono formate dai docenti indicati nel patto formativo e da due docenti di scuola elementare, designati dal coordinatore e scelti preferibilmente tra docenti che abbiano particolare esperienza nel settore della promozione culturale degli adulti.
8. Della commissione d'esame di licenza media fanno parte i docenti individuati nel patto formativo, come indicato all'articolo 6.1 Presidenti saranno nominati con le modalità previste dalla normativa vigente, preferibilmente, fra coloro che abbiano esperienza nella promozione culturale degli adulti.
9. Alle commissioni di esame possono essere aggregati esperti per la valutazione delle competenze sulla lingua d'origine, relativamente ai candidati la cui lingua madre non sia l'italiano.
10. In sede di valutazione di ammissione agli esami di licenza elementare o di licenza media i docenti responsabili valuteranno la coerenza del percorso svolto in relazione a quanto indicato nel patto formativo.
11. Per ogni adulto rientrato in formazione, e istituito un libretto personale in cui, oltre ai crediti riconosciuti in ingresso, sono indicate le attività effettivamente svolte con l'annotazione della durata oraria e dell'area culturale e professionale relativa e l'annotazione sintetica delle competenze raggiunte, i titoli o gli attestati acquisiti.
12 Gli elementi contenuti nel libretto personale assumono valore di crediti formativi individuali e pertanto sono concordati con i soggetti che, per effetto di intese e convenzioni, hanno partecipato alla realizzazione delle attività previste nel patto formativo del singolo.
13. Le modalità di certificazione per il rilascio di attestazioni inerenti alla prima formazione professionale sono previste dalle intese con i soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione delle attività, secondo le indicazioni e gli orientamenti al riguardo formulate dal comitato provinciale.
14. Per i frequentanti che non abbiano conseguito il titolo di studio e/o l'attestato professionale e culturale previsti nel patto formativo, gli eventuali crediti acquisiti sono indicati nel libretto personale. Il coordinatore del centro rilascia agli interessati una dichiarazione di frequenza.
ART. 8 - Formazione in servizio e aggiornamento
1. La formazione in servizio e l'aggiornamento del personale rappresentano azione prioritaria e qualificante per il rinnovamento e lo sviluppo dell'educazione in età adulta, nel quadro dell'educazione per tutto l'arco della vita, tenuto conto delle esperienze internazionali che valorizzano anche gli apporti dei fruitori del servizio, quali parti attive del processo di apprendimento.
2. In relazione agli specifici bisogni formativi, l'amministrazione scolastica, in collaborazione con IRRSAE, università, associazioni professionali, enti culturali e scientifici, favorirà la promozione e l'attivazione di iniziative di aggiornamento per il personale dirigente, docente, e Ata sulla base degli obiettivi individuati e dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale e provinciale, tenendo presenti le proposte formulate dai centri e dai comitati provinciali. Sarà favorita la partecipazione di personale scolastico appartenente ai diversi gradi e ordini congiuntamente ai soggetti che operano a qualunque titolo operano nelle iniziative di istruzione e formazione in età adulta.
3. Nell'ambito della contrattazione decentrata provinciale in materia, verranno individuate le modalità di partecipazione del personale, avendo cura di contemperare il diritto-dovere all'aggiornamento degli operatori scolastici con le esigenze dell'utenza. In tale sede potrà essere presa in considerazione anche la sospensione dello svolgimento delle attività, salva la possibilità di un eventuale recupero dei giorni di attività, se necessario, ai fini del completamento delle iniziative programmate.
4 L'Amministrazione scolastica, d'intesa con gli IRRSAE avrà cura di diffondere e di coordinare l'informazione delle iniziative di aggiornamento e formazione e di far conoscere, a conclusione delle stesse, i relativi esiti.
ART. 9 - Organi collegiali
1. Il diritto di assemblea dei frequentanti rimane regolato dalle norme contenute negli articoli 12 e seguenti del dlgs 16 aprile 1994, n. 297.
2. È istituito il coordinamento di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle attività didattiche e formative del centro.
3. Alle riunioni del consiglio di istituto o di circolo dell'istituzione scolastica che ha la responsabilità amministrativa del centro, al fine di promuovere la progettualità relativa all'educazione in età adulta, partecipano, a titolo consultivo, due rappresentanti dei docenti del centro e due rappresentanti dei frequentanti appositamente designati, rispettivamente, dai docenti e dai frequentanti del centro medesimo. È invitato a partecipare, altresì, allo stesso titolo, un rappresentante per ciascuno degli enti o dei soggetti con cui si sono stipulate intese.
4. Il gruppo docente del centro è competente a organizzare la propria attività in base all'impostazione e alla gestione didattica dei percorsi.
ART. 10 - Comitato provinciale per l'educazione degli adulti
1. Il provveditore agli studi istituisce il comitato provinciale per l'istruzione e la formazione in età adulta.
2. Il comitato è presieduto dallo stesso provveditore ed è composto da rappresentanti dei vari settori di istruzione, esperti di educazione in età adulta, rappresentanti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati che svolgono un ruolo attivo per garantire l'incontro fra domanda e offerta di formazione.
3. Il comitato provinciale ha il compito di:
a) analizzare periodicamente i bisogni e le domande potenziali, in raccordo con gli organismi territoriali che si occupano di domanda e offerta di formazione e lavoro, in raccordo anche con l'osservatorio provinciale per la promozione del successo formativo;
b) progettare e coordinare iniziative, interventi e servizi a livello territoriale per l'educazione in età adulta, proponendo l'istituzione dei centri e l'assegnazione dell'organico funzionale;
c) programmare la fase di informazione e pubblicizzazione;
d) promuovere accordi e intese per la realizzazione di interventi integrati individuando i criteri di rilascio degli attestati;
e) assistere i centri nella ricerca e analisi della domanda, nella progettazione della offerta, nella verifica, attivando anche specifiche iniziative di monitoraggio e valutazione;
f) favorire, a livello provinciale e interprovinciale, lo studio e la riflessione sulle questioni didattiche e organizzative, la raccolta e lo scambio di esperienze, anche individuando uno o più centri per la documentazione;
g) promuovere attività di formazione in servizio e di aggiornamento.
4. Al termine di ciascun ciclo annuale di attività il comitato rimette all'Osservatorio previsto dall'articolo 12 del CCNL una relazione tecnica, illustrativa delle iniziative realizzate in ambito provinciale.
ART. 11 - Comitato tecnico nazionale
1. Presso il ministero pubblica istruzione è costituito un comitato tecnico nazionale con compiti di indirizzo, monitoraggio, assistenza e verifica degli interventi di istruzione e formazione in età adulta.
2. Il comitato tecnico nazionale, presieduto dal sottosegretario di stato delegato, è composto da funzionari dell'amministrazione scolastica, ispettori tecnici, dirigenti scolastici ed esperti di educazione in età adulta.
3. Il comitato tecnico nazionale opera in relazione con i soggetti pubblici e privati impegnati in programmi di studio, di ricerca, di intervento collegati alla formazione e al mondo del lavoro, raccordandosi con le strutture coerenti alle proprie finalità.
ART. 12 - Indirizzo, assistenza e monitoraggio
1. Fermo restando che l'iniziativa della progettualità è assegnata al centro, azioni di indirizzo e di assistenza saranno promosse dal comitato provinciale, a supporto delle innovazioni introdotte con la presente ordinanza.
2. Allo stesso scopo il ministero della pubblica istruzione, avvalendosi del comitato tecnico nazionale, fornisce linee di indirizzo e promuove intese a livello nazionale e regionale.
3. Il monitoraggio e le valutazioni di primo livello avverranno a cura del centro, in base agli indirizzi elaborati a livello provinciale.
4. Il ministero della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato tecnico nazionale, avvia, con apposita ricerca, il monitoraggio dell'innovazione introdotta e assicura la necessaria assistenza e la diffusione della documentazione.
ART. 13 - Disposizioni transitorie
1. I centri destinati a funzionare per l'anno scolastico 1997/98 verranno istituiti, di massima, entro la data del 30 settembre 1997.
2. In attesa che i centri territoriali permanenti vengano istituiti in tutti gli ambiti territoriali, i provveditori agli studi possono istituire corsi finalizzati all'alfabetizzazione culturale e corsi di scuola media per adulti sulla base degli assetti ordinamentali esistenti, ferma restando l'opportunità che tutte le attività di educazione rivolte agli adulti vengano realizzate negli stessi contesti, anche con l'eventuale integrazione di moduli orari gestiti in collaborazione con la formazione professionale.
3. Sono in ogni caso immediatamente efficaci le disposizioni della presente ordinanza che risultino comunque applicabili, anche dove non siano istituiti i centri territoriali permanenti.
4. I corsi vengono istituiti sulla base delle iscrizioni pervenute entro il 15 settembre di ciascun anno. La verifica delle iscrizioni viene fatta al 30 settembre.
5. Ai corsi potranno essere ammessi, nel limite del 25%, anche soggetti che siano già in possesso del titolo di studio. Tale limite potrà essere superato quando siano stati elaborati progetti di percorsi integrati in collaborazione con la formazione professionale.
6. Nei limiti delle risorse assegnate, l'accesso alle attività è consentito anche durante l'anno scolastico, se il collegio dei docenti accerta l'esistenza delle condizioni per il raggiungimento degli obiettivi che l'utente si prefigge.
7. In via transitoria il docente proveniente dalla classe di concorso 33 A (educazione tecnica) viene assegnato al centro territoriale o ai corsi altrimenti istituiti, nei limiti delle risorse disponibili in ambito provinciale.
8. La presente ordinanza, avente carattere permanente, viene inviata agli organi di controllo per il visto e la registrazione.
1. Secondo i Governi e le organizzazioni non-governative solo uno sviluppo fondato sulla partecipazione sociale e il pieno rispetto dei diritti umani può sostenere l'avanzamento corretto della società: questa partecipazione rende possibile affrontare le sfide del futuro.
2. L'educazione degli adulti è il risultato di una consapevole appartenenza alla comunità e, al tempo stesso, la condizione per un'attiva partecipazione sociale; è uno strumento indispensabile per incoraggiare uno sviluppo che non turbi l'equilibrio ambientale, per promuovere il valore della democrazia, della giustizia, dell'uguaglianza fra i diversi per favorire il progresso scientifico sociale ed economico, per costruire un mondo dove la cultura della pace e del dialogo sostituiscono la violenza.
3. L'educazione degli adulti include l'insieme dei processi di apprendimento, formale e non, attraverso i quali gli adulti sviluppano la loro abilità, arricchiscono le conoscenze tecniche e professionali e le orientano secondo le loro necessità.
4. Al di là delle differenze di contenuto, l'educazione degli adulti e quella dei bambini e adolescenti devono diventare attività formative permanenti e di aggiornamento costante. In questa nuova prospettiva l'educazione permanente e continua, eliminando l'alfabetismo, contribuirà in maniera decisiva all'avanzamento socioeconomico nell'aspetto degli equilibri ambientali.
5. Gli obiettivi dell'educazione permanente sono quelli di sviluppare negli individui autonomia di pensiero e di comportamento e di maturare il loro senso di responsabilità, in modo che essi possano decidere consapevolmente del proprio futuro e affrontarne le sfide con successo.
6. I Governi dei Paesi partecipanti alla Conferenza, nel rispetto delle differenze dei loro sistemi politici, sociali ed economici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali si impegnano ad introdurre misure necessarie al perseguimento degli obiettivi di questa dichiarazione.
7. I Governi dei Paesi partecipanti alla Conferenza si impegnano ad esplorare congiuntamente il potenziale dell'Educazione degli adulti, dinamicamente espressa nel quadro dell'educazione permanente.
8. Nella società moderna fondata sulla conoscenza, l'educazione permanente è diventata un imperativo dal punto di vista sociale e professionale. Le esigenze attuali e del mondo del lavoro costringono l'individuo ad aggiornare di continuo le proprie conoscenze e migliorare le proprie abilità. Lo Stato resta l'istituzione fondamentale per garantire l'educazione di tutti, in particolare delle minoranze e degli indigenti, e promuovere opportune misure politiche. Lo Stato, peraltro, fornisce il servizio educativo, orienta, finanzia, controlla e valuta. Tutti i Ministri, non solo quello della Pubblica Istruzione, devono promuovere in maniera congiunta l'apprendimento degli adulti, poiché in questo specifico settore la collaborazione è essenziale.
9. L'educazione di base deve riguardare tutti, indipendentemente dall'età perché tutti hanno il diritto, ma anche il dovere, di prendere coscienza delle loro potenzialità. Il riconoscimento del diritto di tutti gli individui all'educazione richiede che i governi prendano i provvedimenti necessari all'effettivo esercizio di tale diritto. In questo settore, come del resto per altre problematiche da affrontare, i governi troveranno di grande utilità la collaborazione creativa di tutti i cittadini disposti a cooperare.
10. Il nuovo concetto di educazione permanente, sia dei giovani sia degli adulti, proprio perché richiede l'effettiva collaborazione tra il sistema governativo e la collettività, lancia una sfida ai metodi e alle pratiche di governo tradizionali. Al fine di creare una società fondata sulla giustizia sociale e il benessere collettivo, che progredisce culturalmente, bisognerà promuovere la cultura e l'apprendimento attraverso la media, la pubblicità e offrendo un servizio di orientamento imparziale.
11. L'alfabetizzazione degli adulti, cioè la conoscenza di base e le abilità necessarie nella società attuale in rapido cambiamento, è un diritto fondamentale. La maggioranza della popolazione, soprattutto femminile, è ancora analfabeta. Bisognerà impegnarsi affinché tutti abbiano la possibilità di istruirsi, creando le condizioni per l'educazione e la formazione permanente. In questo contesto, è importante preservare la cultura orale.
12. Il riconoscimento del diritto all'educazione e alla formazione permanente, è molto più che una necessità: è il diritto di leggere e scrivere, di fare domande e analizzare i fatti, di accedere alle risorse, di sviluppare le competenze e le abilità individuali e collettive.
13. Il diritto alle pari opportunità implica la reale integrazione della donna nella società. Le politiche educative devono ispirarsi alle pari opportunità, eliminando i pregiudizi e gli stereotipi che tradizionalmente hanno negato alle donne l'accesso all'istruzione.
14. La cultura della pace e l'educazione alla democrazia. Tra i principali obiettivi dei nostri tempi vi è quello di eliminare la violenza sostituendola con la cultura della pace, della democrazia, della giustizia, della tolleranza e del dialogo.
15. Diversità e uguaglianza. L'educazione degli adulti deve esprimere la ricchezza che deriva dalla diversità culturale e rispettare la cultura e i sistemi di apprendimento tradizionali dei gruppi minori e dei nomadi, incoraggiando un'istruzione interculturale che sia il fondamento della pace, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia, della giustizia, della libertà, della coesistenza e della diversità.
16. La salute è un diritto fondamentale. L'educazione degli adulti promuove la prevenzione delle malattie e la salute, offrendo significative opportunità di conoscere e approfondire le problematiche più rilevanti.
17. L'educazione ambientale dovrebbe promuovere la conoscenza dei problemi ecologici e diffondere l'idea di uno sviluppo che si rispettoso dell'ambiente.
18. La cultura e la formazione dei gruppi minoritari. Le minoranze hanno il diritto di usufruire del servizio scolastico statale, a qualsiasi livello. Non si dovrà, inoltre, negare loro il diritto di studiare la propria cultura e di usare la propria lingua.
19. Trasformazione dell'economia. La globalizzazione, i cambiamenti nel processo di produzione e l'aumento della disoccupazione necessitano di incisive politiche di investimento per fornire a tutti gli individui i requisiti e le competenze utilizzabili nel mondo del lavoro.
20. Accesso all'informazione. Con la rapida diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione ed informazione aumenta il rischio di emarginazione per alcune fasce di individui od operatori economici, incapaci di adattarsi in tempi brevissimi alla nuova realtà. L'educazione degli adulti deve ridurre questo rischio favorendo la dimensione umana alla società dell'informazione.
21. La popolazione mondiale invecchia. Bisogna assicurare anche agli anziani la possibilità di apprendere e conoscere, riconoscendo e valorizzando le loro abilità.
22. L'Agenda adottata per i lavori futuri in questa conferenza contiene molte proposte da realizzare celermente, adoperandosi per reperire fondi da investire nell'educazione dei giovani e degli adulti.
23. Auspichiamo che l'UNESCO, in qualità di agenzia delle Nazioni Unite per l'educazione e la cultura, promuova l'educazione degli adulti come parte integrante del sistema educativo, mobiliti ed indirizzi le forze delle nazioni Unite verso la realizzazione degli argomenti dell'Agenda, rinsaldando la cooperazione internazionale.
24. I partecipanti alla Conferenza ritengono necessario che l'UNESCO incoraggi i Paesi membri ad adottare politiche nazionali e provvedimenti legislativi tesi a facilitare l'accesso all'istruzione dei disabili e di tutte le frange sociali portatrici di valori culturali, linguistici, etc., diversi.
25. Essendo convinti che l'educazione permanente diventerà una realtà significativa del XXI secolo, i partecipanti alla Conferenza si impegnano a realizzare i principi della dichiarazione adottata e gli obiettivi in Agenda, ognuno secondo le proprie possibilità e competenze e, al tempo stesso, in stretta cooperazione con gli altri.
26. Nella convinzione che l'educazione permanente debba riguardare tutti gli uomini e le donne i partecipanti alla Conferenza di Amburgo si impegnano congiuntamente a mobilitare e condividere le loro risorse necessarie a favorire, realizzare e diffondere l'educazione degli adulti.
OGGETTO: Linee guida per l'attuazione, nel sistema di istruzione, dell'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2000
Visto l'Accordo per la riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti, sancito dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali il 2 marzo 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2000;
Visto il Testo Unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, articoli 138 e 139;
Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento all'art. 6;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento per l'autonomia scolastica, e, in particolare, gli articoli 3, 7, 8 e 9;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, relativo al regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola 26 maggio 1999, articoli 24, 25, 27 e 39 e il relativo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 31 agosto 1999, articoli 7 e 37;
Vista l'Ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n 455;
Visto l'Accordo tra il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi e per l'accreditamento delle strutture della formazione professionale sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 febbraio 2000 ;
Ritenuto necessario avviare, nell'anno 2000/2001, il processo di riorganizzazione e potenziamento dell'Educazione degli adulti nel sistema di istruzione, in attuazione del citato Accordo del 2 marzo 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 1° febbraio 2001;
emana la seguente Direttiva
Art. 1
Oggetto
1. Il sistema di istruzione concorre con il sistema della formazione professionale e dell'educazione non formale alla riorganizzazione e al potenziamento dell'educazione permanente degli adulti, al fine di accompagnare lo sviluppo della persona garantendo il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e favorendo il pieno esercizio del diritto di cittadinanza.
2. La presente direttiva contiene le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'educazione permanente degli adulti relativi al sistema di istruzione, da attuare sulla base della programmazione regionale, come previsto nell'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2000, di seguito denominato "Accordo".
3. Le presenti linee guida hanno validità triennale dalla data della loro pubblicazione.
Art. 2
Obiettivi prioritari
1. Gli obiettivi prioritari degli interventi nel sistema di istruzione di cui all'articolo 1, comma 2, sono i seguenti:
a. la progressiva revisione dei corsi di alfabetizzazione culturale (istruzione elementare), di scuola media (150 ore) e di istruzione secondaria superiore per gli adulti, in relazione al processo di riordino dei cicli d'istruzione di cui alla legge 10 febbraio 2000, n° 30;
b. l'alfabetizzazione funzionale della popolazione adulta che consideri i differenziati bisogni di istruzione delle persone e di promozione culturale nei contesti locali;
c. lo sviluppo dei livelli di integrazione fra istruzione e formazione;
d. il rafforzamento della programmazione coordinata tra i livelli locali, provinciali e regionali;
e. la progressiva riorganizzazione dei Centri territoriali già previsti dall'ordinanza ministeriale n° 455/97 nel contesto del sistema formativo integrato;
f. lo sviluppo della collaborazione tra i Centri territoriali e gli Enti locali attraverso la realizzazione di progetti pilota con lo scopo di rafforzare il complessivo sistema dell'educazione degli adulti;
g. la personalizzazione dei percorsi, il riconoscimento dei crediti e la progressiva realizzazione del sistema integrato di certificazione;
h. lo sviluppo di attività di orientamento, informazione e consulenza in collegamento con i servizi offerti dal sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro;
i. la formazione e l'aggiornamento degli operatori;
j. l'adozione di misure di accompagnamento per facilitare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
Art. 3
Tipologia degli interventi
1. L'educazione degli adulti, nel sistema di istruzione, è caratterizzata dai seguenti interventi progressivamente riorganizzati in relazione ai traguardi formativi previsti dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9 (disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione) e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68 (obbligo di frequenza di attività formative sino a 18 anni) realizzati dai Centri territoriali permanenti (CTP) di cui all'art. 6 e dalle relative reti di istituzioni scolastiche:
a. i corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale (istruzione elementare);
b. i corsi di scuola media per adulti (150 ore);
c. i corsi per gli adulti negli istituti d'istruzione secondaria di II grado;
d. i percorsi di alfabetizzazione funzionale degli adulti;
e. i percorsi integrati di istruzione e formazione, ferme restando le rispettive competenze;
f. i progetti pilota per l'integrazione dei sistemi formativi, nel rispetto delle competenze di ciascun sistema.
2. Le finalità di cui all'art.2 possono essere perseguite dai Centri Territoriali anche attraverso la realizzazione di interventi individuali di informazione e orientamento e di interventi culturali per l'inserimento delle persone nel contesto sociale, in aggiunta alle attività di cui al comma 1.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 mirano prioritariamente all'integrazione dei percorsi di istruzione e formazione e sono strutturati in modo da promuovere la personalizzazione degli insegnamenti e degli apprendimenti degli adulti attraverso l'organizzazione modulare dei percorsi ed il riconoscimento delle conoscenze e delle competenze comunque acquisite, con l'attestazione e la certificazione dei relativi esiti, anche, in termini di crediti, secondo criteri di trasparenza.
4. I percorsi finalizzati all'alfabetizzazione funzionale degli adulti previsti al comma 1, lettera d), sono organizzati secondo le linee guida contenute nell'allegato "A", che fa parte integrante della presente direttiva. Le indicazioni in esso contenute possono essere modificate ed integrate sulla base delle proposte formulate dal Comitato nazionale di cui all'articolo 10.
Art. 4
Percorsi integrati di istruzione e formazione
1. I percorsi integrati di istruzione e formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e), sono finalizzati a sostenere lo sviluppo dell'istruzione e della formazione sulla base delle indicazioni contenute nella programmazione regionale dell'offerta formativa, attraverso azioni concertate dai Centri territoriali con le agenzie di formazione professionale accreditate. Essi sono prioritariamente destinati alle fasce deboli della popolazione e del mercato del lavoro.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati al conseguimento di:
- un titolo di studio con la contemporanea certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale;
- una qualifica professionale e la certificazione di crediti spendibili nell'ordinamento scolastico, nel rispetto delle specifiche competenze delle Regioni e degli Enti locali;
-la certificazione di crediti spendibili per la prosecuzione degli studi e per il conseguimento di una qualifica professionale.
3. I Centri Territoriali permanenti e le relative reti di istituzioni scolastiche realizzano i percorsi di cui al presente articolo nell'ambito della programmazione locale dell'offerta formativa di cui all'articolo 9.
Art. 5
Progetti pilota per l'integrazione dei sistemi formativi
1. I progetti pilota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono finalizzati a promuovere il nuovo sistema integrato dell'educazione permanente degli adulti così come delineato dall'Accordo, nel quadro della programmazione locale dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 9, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione e del mercato del lavoro. Essi hanno come obiettivo la produzione di una modellistica di elevata qualità, con alto grado di trasferibilità nel territorio nazionale con particolare riferimento alla personalizzazione degli ingressi nei percorsi di istruzione e formazione.
2. Le risorse destinate ai progetti pilota di cui al presente articolo, tratte dal bilancio del ministero della pubblica istruzione, sono assegnate sulla base dei criteri generali proposti dal Comitato nazionale di cui all'articolo 10 e sono utilizzate sulla base delle intese assunte dai dirigenti degli uffici scolastici regionali con le Regioni o con gli Enti locali da esse delegati.
Art. 6
Centri territoriali per l'educazione degli adulti
1. I Centri territoriali sono i centri di servizio del sistema di istruzione deputati all'attuazione dell'offerta formativa integrata attraverso accordi di rete tra scuole di diverso ordine e grado a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 8.marzo 1999, n. 275, articoli 7 e 9. Essi svolgono le funzioni previste dal punto 8.2.3 lettera a) dell'Accordo.
2. La dislocazione dei Centri territoriali è definita dalle Regioni, d'intesa con gli Enti locali e con il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, nel confronto con le Parti sociali, secondo gli obiettivi della programmazione regionale dell'offerta formativa di cui al decreto legislativo n.112/98, articolo 138 e sulla base delle indicazioni contenute nel punto 7.4, lettera b) dell'Accordo. Con le medesime procedure sono istituiti anche i nuovi Centri compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.
3. Sulla base delle determinazioni di cui comma 2, i provvedimenti relativi alla riorganizzazione e all'istituzione di nuovi Centri sono adottati del dirigente del competente Ufficio scolastico regionale.
Art. 7
Risorse professionali
1. Le risorse professionali da impiegare per l'Educazione degli adulti, nel sistema dell'istruzione, sono definite in attuazione di accordi contrattuali, nonché di confronto con le Organizzazioni sindacali per quanto attiene le dotazioni organiche - tenuto conto di quanto indicato al punto 8.2.3 lettera a) dell'Accordo - al fine di costituire in ogni centro un nucleo di base di docenti con competenze organizzative, relazionali e metodologico - didattiche nel campo dell'educazione degli adulti.
2. La funzione docente per l'educazione degli adulti si esplica secondo le indicazioni dell'articolo 39, lettera e) del CCNL 26.5.1999, con particolare riferimento alla organizzazione flessibile dell'orario su base annua. Per le attività aggiuntive e le collaborazioni plurime si fa riferimento agli articoli 25 e 27 del CCNL 26.5.1999.
Art. 8
Formazione del personale
1. Gli interventi previsti dalla presente direttiva sono sostenuti da progetti di formazione del personale scolastico, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di categoria e nei limiti delle risorse allo scopo destinate nel bilancio del ministero della Pubblica Istruzione, prioritariamente finalizzati alla formazione congiunta con gli operatori degli altri sistemi formativi, anche attraverso specifici accordi che il dirigente dell'ufficio scolastico regionale stipula con gli altri soggetti istituzionali interessati, allo scopo di favorire la formazione di competenze professionali con particolare riferimento all'accoglienza, al contratto formativo e all'assistenza tutoriale, alla didattica modulare, alla progettazione integrata, al lavoro in rete, alle competenze in rapporto all'alfabetizzazione funzionale.
2. Gli Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE) partecipano alla promozione e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1.
3. Nel caso di progetti integrati che prevedano anche il finanziamento regionale, l'attività di formazione del personale coinvolto nei progetti di educazione degli adulti sarà svolta dal soggetto selezionato sulla base delle procedure individuate dalle Regioni o dagli Enti locali da esse delegati.
Art. 9
Programmazione locale dell'offerta formativa integrata
Gli interventi per l'educazione degli adulti, di cui agli articolo 3 lettere d), e), f), sono parte integrante della programmazione locale dell'offerta formativa svolta in attuazione degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale di cui del decreto legislativo 112/98, articolo 138, in relazione a quanto previsto al punto 7.4 lettera c dell'Accordo.
1. Gli interventi per l'educazione degli adulti di cui all'art. 3 lettere a), b), c) per quanto stabiliti nell'ambito dei Piani dell'Offerta Formativa di cui all'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, devono essere comunque coerenti con la programmazione locale dell'offerta formativa di cui al primo comma e devono essere ricondotti ad essa facendone ugualmente parte integrante. A questo fine, nel procedimento di approvazione dei Piani dell'Offerta Formativa, le istituzioni scolastiche per la definizione di tali interventi attivano, secondo quanto già espressamente previsto al quarto comma del citato art. 3 del D.P.R. 275/99, i necessari rapporti con le varie realtà del territorio, ricercandoli e stabilendoli, per tale scopo, in seno ai comitati locali di cui al citato punto 7.4 lettera c) dell'Accordo, non appena questi sono costituiti.
2. Il Comitato locale programma l'offerta formativa di cui al comma 1 con le relative misure di accompagnamento e recepisce contestualmente il programma degli interventi di cui al comma 2, entro il mese di marzo di ciascun anno. Quanto sopra viene svolto, tenuto conto delle risorse disponibili individuate sulla base delle intese raggiunte tra il dirigente dell'ufficio scolastico regionale e la Regione o gli Enti locali da essa delegati, nonché delle eventuali ulteriori risorse disponibili nel territorio di competenza.
3. Il Comitato locale propone ai Centri territoriali la realizzazione delle attività comprese nella programmazione locale di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche che afferiscono al centro territoriale sulla base degli accordi di rete di cui all'articolo 6, comma 1 deliberano in merito all'inserimento delle attività medesime nel piano dell'offerta formativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.275/99, articolo 3 .
Art. 10
Comitato Nazionale
1. In attesa della compiuta attuazione del sistema integrato per l'educazione degli adulti è istituito, presso il ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato nazionale così composto:
2 rappresentanti del ministero della Pubblica Istruzione
2 rappresentanti del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
1 rappresentante del ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica
1 rappresentante del dipartimento degli Affari sociali
6 rappresentanti delle Regioni
4 rappresentanti dei Comuni
1 rappresentante delle Comunità montane
2 rappresentanti delle Province
8 rappresentanti delle parti sociali di cui 4 in rappresentanza dei lavoratori e 4 in rappresentanza dei datori di lavoro.
2. Il Comitato nazionale di cui al comma 1 svolge le funzioni previste al punto 7.4 dell'Accordo, raccordandosi con il Comitato nazionale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS).
Nessun compenso è previsto per la partecipazione ai lavori del Comitato, ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio e di missione sostenute dai suoi componenti
Art. 11
Disciplina transitoria
1. Sino alla compiuta riorganizzazione dei corsi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b), viene rispettivamente rilasciato il titolo di licenza elementare o di licenza media, secondo i criteri e le modalità previste dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455, art. 7, comma 2.
2. In attesa dell'attuazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali previsto dall'accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 18 febbraio 2000, le attestazioni relative ai percorsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d),e),f) ed i crediti spendibili sono certificati secondo il modello contenuto nell'allegato "B" che fa parte integrante della presente direttiva.
IL MINISTRO
Tullio De Mauro